Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 18 gennaio 2000, n. 3.
(1) Il capo ripartizione è responsabile dell'espletamento dei compiti attribuiti alla ripartizione. Definisce con i capi ufficio, nell'ambito degli obiettivi, dei programmi e delle priorità previsti per la ripartizione, gli obiettivi per le attività degli uffici della ripartizione, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione, sostituendosi, se necessario, al capo ufficio. Assicura un adeguato flusso d'informazione all'interno della ripartizione.
(2) Il capo ripartizione provvede, sentiti il personale ed i capi degli uffici interessati, all'assegnazione e alla mobilità dei dipendenti tra gli uffici della ripartizione.
(3) Il capo ripartizione esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altri organi.
(4) È facoltà del capo ripartizione di delegare singole funzioni amministrative di propria competenza al capo ufficio competente per materia.
(5)4)
La rubrica dell'art. 4 è stata così sostituita dall'art. 8, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
L'art. 4, comma 5, è stato abrogato dall'art. 8, comma 3, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.