In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 11)
Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa tecnica e professionale delle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 18 gennaio 2000, n. 3.

Art. 1 (Principi generali)

(1) Sono principi fondamentali dell'organizzazione e dell'attività amministrativa delle aziende speciali unità sanitarie locali:

  1. la chiarezza e la trasparenza dell'apparato amministrativo per una maggiore rispondenza alle esigenze del cittadino;
  2. una chiara suddivisione e definizione dei vari livelli dirigenziali;
  3. la flessibilità delle strutture dirigenziali rispondente alle nuove esigenze della società;
  4. l'efficacia e l'economicità della gestione e la semplificazione e pubblicità delle procedure.

(2) La gestione del personale del servizio sanitario provinciale si ispira ai seguenti principi:

  1. il coinvolgimento e la responsabilità del personale di ogni livello, facendo un uso adeguato della delega;
  2. la formazione ed il costante aggiornamento professionale del personale;
  3. la mobilità del personale;
  4. l'informazione dei collaboratori.

Art. 2 (Articolazione della struttura amministrativa)

(1) II settore amministrativo delle aziende speciali unità sanitarie locali diretto dal direttore amministrativo è articolato in ripartizioni e uffici.

(2) Il direttore amministrativo coordina l'attività e gli ambiti di competenza delle ripartizioni, ha potere di indirizzo e decide sui conflitti di competenza.

(3) In casi particolari il direttore generale può affidare le competenze di una o più ripartizioni al direttore amministrativo.

Art. 3 (Ripartizione)

(1) Le ripartizioni sono strutture operative delle aziende speciali unità sanitarie locali. Il numero, la denominazione, le competenze delle ripartizioni e le relative funzioni sono determinate con provvedimento del direttore generale.

(2)2)

2)

L'art. 3, comma 2, è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 4 (Attribuzioni e funzioni del direttore di ripartizione) 3)

(1) Il capo ripartizione è responsabile dell'espletamento dei compiti attribuiti alla ripartizione. Definisce con i capi ufficio, nell'ambito degli obiettivi, dei programmi e delle priorità previsti per la ripartizione, gli obiettivi per le attività degli uffici della ripartizione, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione, sostituendosi, se necessario, al capo ufficio. Assicura un adeguato flusso d'informazione all'interno della ripartizione.

(2) Il capo ripartizione provvede, sentiti il personale ed i capi degli uffici interessati, all'assegnazione e alla mobilità dei dipendenti tra gli uffici della ripartizione.

(3) Il capo ripartizione esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altri organi.

(4) È facoltà del capo ripartizione di delegare singole funzioni amministrative di propria competenza al capo ufficio competente per materia.

(5)4)

3)

La rubrica dell'art. 4 è stata così sostituita dall'art. 8, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

4)

L'art. 4, comma 5, è stato abrogato dall'art. 8, comma 3, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 5 (Ufficio)

(1) Gli uffici sono le strutture operative all'interno delle singole ripartizioni, della direzione generale e della direzione amministrativa. Il numero, la denominazione e le competenze degli uffici vengono determinate con provvedimento del direttore generale.

Art. 6 (Attribuzioni e funzioni del capo ufficio)

(1) Il capo ufficio assicura il buon andamento dell'ufficio e cura l'elaborazione di provvedimenti di competenza propria e degli organi preposti.

(2) Il capo ufficio provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'ufficio l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Egli è considerato responsabile di ogni singolo procedimento, fino a quando non abbia effettuato tale assegnazione.

(3) Il capo ufficio coadiuva il capo ripartizione nella programmazione dell'attività sia nella fase propositiva sia in quella di verifica.

(4) Il capo ufficio è il diretto superiore dei dipendenti assegnati all'ufficio e vigila sull'osservanza dei doveri di servizio da parte degli stessi.

(5) Il capo ufficio esercita le competenze attribuite e quelle eventualmente delegate.

Art. 7 (Selezione e nomina dei direttori di ripartizione) 5)

(1) La nomina dei capi ripartizione avviene a tempo determinato con provvedimento del direttore generale per un periodo di cinque anni.

(2) La nomina a capo ripartizione può essere conferita dal direttore generale nel limite del 30% a persone estranee all'azienda speciale di riconosciuta esperienza e competenza almeno quadriennale, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti prescritti.

(3) Il direttore generale fa avviare un apposito procedimento di selezione se per il conferimento dell'incarico dirigenziale non intenda fare una nomina ai sensi del comma 2.

(4) Sono ammessi alla selezione a capo ripartizione i dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea richiesta per l'incarico e con un'anzianità di servizio di almeno due anni nella funzione di capo ufficio presso le aziende speciali unità sanitarie locali o altri enti.

(5) L'avviso di selezione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione indica la ripartizione o la ripartizione della dirigenza amministrativa del presidio ospedaliero da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati, i titoli di studio specifici, l'abilitazione professionale eventualmente richiesta e le modalità della prova.

(6) La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore amministrativo dell'azienda speciale unità sanitaria locale quale presidente e da due esperti nella materia con qualifica non inferiore a quella di capo ripartizione.

(7) La commissione predispone, previo colloquio ed esame dei curriculum professionali dei partecipanti alla selezione, l'elenco degli idonei con l'indicazione delle particolari attitudini dei candidati, che viene inviato al direttore generale.

5)

La rubrica dell'art. 7, è stata così sostituita dall'art. 8, comma 4, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 8 (Selezione e nomina del capo ufficio)

(1) La nomina dei capi ufficio avviene a tempo determinato con provvedimento del direttore generale, sentito il capo ripartizione, per un periodo di cinque anni.

(2) Sono ammessi alla selezione a capo ufficio i dipendenti dell'azienda speciale unità sanitaria locale o di altri enti pubblici, che abbiano un'anzianità di almeno quattro anni di servizio effettivo nella posizione funzionale per il cui accesso è richiesta la laurea, o nel ruolo unico dirigenziale dello Stato. Alla selezione sono inoltre ammesse persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso del diploma di laurea e di riconosciuta esperienza e competenza almeno quadriennale.

(3) Entro il termine stabilito per la presentazione della domanda il direttore amministrativo può proporre per l'ammissione alla selezione un dipendente che abbia dimostrato particolare attitudine all'espletamento di compiti dirigenziali e che sia in possesso dei requisiti di anzianità di cui al comma 2 o abbia un'anzianità di almeno dieci anni di servizio in una posizione funzionale non inferiore alla sesta.

(4) L'avviso di selezione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione indica l'ufficio da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati, i titoli di studio specifici, l'abilitazione professionale eventualmente richiesta e le modalità della prova.

(5) La commissione di selezione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore amministrativo quale Presidente e da due esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a capo ufficio.

(6) La commissione predispone, previo colloquio ed esame dei curriculum professionali dei partecipanti alla selezione, l'elenco degli idonei con l'indicazione delle particolari attitudini dei candidati, che viene inviato al direttore generale.

Art. 8/bis (Albo degli aspiranti dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dell'azienda sanitaria)

(1) È istituito un apposito albo degli aspiranti dirigenti del Servizio sanitario provinciale, nel quale sono iscritti coloro che hanno conseguito l'idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali nell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano dopo la data di costituzione della stessa.

(2) L'albo degli aspiranti dirigenti consta di due sezioni:

  1. nella sezione A sono iscritti coloro che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore di ripartizione o a dirigente amministrativo di presidio ospedaliero nell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano dopo la data di costituzione della stessa. Sono altresì iscritti nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti anche quei dipendenti di ruolo, in possesso di diploma di laurea con un'anzianità di servizio nella funzione di direttore d'ufficio presso l'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano di almeno quattro anni, ai quali, per due anni consecutivi, il nucleo di valutazione di cui all'articolo 16, su specifica proposta del competente direttore di ripartizione o dirigente amministrativo di presidio ospedaliero, abbia riconosciuto il giudizio "eccellente" per essersi particolarmente distinti nell'espletamento dei compiti dirigenziali e nel conseguimento degli obiettivi fissati per il rispettivo ufficio. In ogni caso l'iscrizione nell'albo avviene in prima applicazione per un numero non superiore a cinque per anno e negli anni successivi per un numero non superiore a due per anno, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale. 6)
  2. nella sezione B sono iscritti coloro che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore d'ufficio nell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano dopo la data di costituzione della stessa.

(3) I direttori d'ufficio possono essere anche scelti dalla sezione A dell'albo.6)

6)

L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 32 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9. La letter a) del comma 2 è stata poi così integrata dall'art. 3, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, Nr. 4.

Art. 9 (Incompatibilità)

(1) I dipendenti che esercitano un mandato politico quale sindaco, quale assessore di comune con più di 10.000 abitanti oppure quale presidente di una comunità comprensoriale o di un'azienda municipalizzata devono rinunciare allo stesso entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico dirigenziale.

(2) In caso di accettazione di un mandato politico dopo il conferimento dell'incarico dirigenziale, le funzioni del dirigente sono, per la durata di un anno, esercitate dal sostituto, al quale spetta la relativa indennità di funzione. In caso di mancata rinuncia al mandato entro un anno, il direttore generale dichiara la decadenza della nomina.

(3) Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di collocamento in aspettativa o di comando presso altro ente.

Art. 10 (Sostituzione temporanea di dirigenti)

(1) Per ogni capo ripartizione e ufficio, il direttore generale dell'azienda speciale unità sanitaria locale nomina con proprio provvedimento un sostituto che fa le veci del titolare ogni qualvolta questo sia assente o impedito e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla copertura ordinaria della stessa.

(2) La sostituzione del capo ripartizione è affidata di regola ad un capo ufficio della ripartizione, la sostituzione del capo ufficio ad un altro capo ufficio della stessa ripartizione o ad un dipendente dello stesso ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(3) Con decorrenza dal giorno delle dimissioni, della revoca dell'incarico o della rinuncia allo stesso, rispettivamente con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno di assenza dal servizio del titolare, l'indennità di funzione viene corrisposta al suo sostituto. In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio l'indennità continua ad essere corrisposta anche al titolare secondo le modalità previste per la corresponsione dello stipendio.

(4) In casi di particolare necessità il direttore generale dell'azienda speciale unità sanitaria locale può affidare temporaneamente al capo ripartizione o al dirigente amministrativo del presidio ospedaliero la direzione di un'altra ripartizione o di un ufficio o ad un capo ufficio la direzione di un altro ufficio della stessa ripartizione.

(5) In caso di vacanza, di assenza o impedimento del titolare, in mancanza di un sostituto le funzioni dirigenziali sono esercitate dal diretto superiore.

Art. 11 (Valutazione annuale dei capi ripartizione e ufficio)

(1) Il capo ripartizione o ufficio è direttamente responsabile del risultato dell'attività svolta dalla unità operativa a cui è preposto e risponde dell'attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive impartite dal direttore generale dell'azienda speciale unità sanitaria locale e dai rispettivi superiori gerarchici; risponde anche del corretto impiego delle risorse.

(2) Alla fine di ogni anno solare il capo gerarchicamente preposto porta a conoscenza del capo ripartizione rispettivamente del capo ufficio una relazione scritta in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati all'inizio dell'anno; può in qualsiasi momento contestargli l'insoddisfacente espletamento dei compiti dirigenziali.

(3) In caso di valutazione negativa, il dirigente interessato, nel termine di 30 giorni, può presentare le sue controdeduzioni.

(4) Qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, il dirigente preposto rimette gli atti al nucleo di valutazione che esprime un motivato parere in merito. Il direttore generale, sentito il direttore amministrativo, ove confermi la valutazione negativa revoca la nomina.

Art. 12 (Rinnovo e revoca della nomina del capo ripartizione)

(1) La nomina dei capi ripartizione è rinnovabile.

(2) Non meno di tre mesi prima della scadenza dell'incarico di capo ripartizione, il direttore amministrativo esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, consegnando copia della relazione al capo ripartizione interessato.

(3) Se il giudizio globale è negativo, il capo ripartizione interessato nel termine di 30 giorni può presentare le sue controdeduzioni.

(4) Il giudizio globale negativo e le controdeduzioni presentate dal capo ripartizione vengono trasmessi dal direttore amministrativo al nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione redige una presa di posizione motivata al riguardo. Il giudizio globale va rimesso al direttore generale dell'azienda speciale unità sanitaria locale congiuntamente alle eventuali controdeduzioni del capo ripartizione e alla presa di posizione del nucleo di valutazione. Questo delibera il rinnovo della nomina, oppure, ove confermi la valutazione negativa del direttore amministrativo, dichiara la risoluzione dell'incarico.

(5) I capi ripartizione di provenienza esterna all'amministrazione non confermati nell'incarico non possono essere inquadrati nel ruolo provinciale del servizio sanitario provinciale.

Art. 13 (Rinnovo e revoca della nomina dei capo ufficio)

(1) La nomina del capo ufficio è rinnovabile.

(2) Non meno di tre mesi prima della scadenza dell'incarico di capo ufficio, il competente capo ripartizione esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, consegnando copia della relazione al capo ufficio interessato.

(3) Se il giudizio globale è negativo, il capo ufficio interessato nel termine di 30 giorni può presentare le sue controdeduzioni.

(4) Il giudizio globale negativo e le controdeduzioni presentate dal capo ufficio vengono trasmessi dal dirigente preposto al nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione redige una presa di posizione motivata al riguardo. Il giudizio globale va rimesso al direttore generale dell'azienda speciale unità sanitaria locale congiuntamente alle eventuali controdeduzioni del capo ufficio e alla presa di posizione del nucleo di valutazione. Questo delibera il rinnovo della nomina, oppure, ove confermi la valutazione negativa del capo ripartizione, dichiara la risoluzione dell'incarico.

(5) I capi ufficio di provenienza esterna all'amministrazione sono inquadrati nel ruolo provinciale del servizio sanitario provinciale.

Art. 14 (Trattamento giuridico ed economico del personale già in servizio)  delibera sentenza

(1) Al personale con incarico di capo ufficio o capo ripartizione già inquadrato nella sesta, settima, ottava o nona posizione funzionale può essere attribuita, fino a diversa disciplina a livello di contrattazione collettiva, un'indennità da determinarsi secondo criteri da approvarsi dalla Giunta provinciale, tenendo conto della posizione rivestita e del numero del personale assegnato.

(2) Al personale con incarico di capo ufficio o capo ripartizione nominato per chiamata dall'esterno spettano il trattamento economico iniziale dell'ottava o della nona posizione funzionale, qualora sia richiesta l'abilitazione professionale, e, fino a diversa disciplina a livello di contrattazione collettiva, un'indennità determinata ai sensi del comma 1.

(3) In prima applicazione e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti incaricati quali capo ripartizione sono inquadrati nella posizione funzionale corrispondente ai dirigenti capo ripartizione che prestano servizio presso l'azienda speciale Unità sanitaria locale di appartenenza.7)

massimeDelibera N. 1172 del 10.04.2000 - Determinazione dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 articolo 14 L.P. 1/2000 (modificata con delibera 2389 del 3 luglio 2000)
7)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 46 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Art. 15 (Indennità di funzione)

(1) Per la durata dell'esercizio di funzioni dirigenziali di capo ripartizione e di capo ufficio e dei loro sostituti spetta un'indennità di funzione mensile, anche in misura ridotta, in aggiunta al trattamento economico di posizione maturato, il cui ammontare è determinato a livello di contrattazione collettiva, attuandosi l'omogeneizzazione con il personale provinciale.

Art. 16 (Rilevamento della produttività e dell'efficienza dell'amministrazione)

(1) La direzione generale verifica la funzionalità, l'efficienza e la produttività dell'azienda sanitaria.

(2) La direzione generale rileva in base alla metodologia fornita dalla Provincia, eventualmente tramite esperti esterni, il carico di lavoro ed il fabbisogno di personale all'interno di ciascuna Unità organizzativa, che è tenuta a fornire le necessarie informazioni ed a collaborare. Sulla base delle relative analisi, il direttore generale dispone l'assegnazione o il trasferimento di personale.

(3) Presso il direttore generale è istituito un nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa dell'azienda sanitaria.

(4) Il nucleo opera in posizione di autonomia funzionale. Esso, di propria iniziativa o su richiesta del direttore generale o dell'assessore provinciale alla sanità, effettua e dispone ispezioni e accertamenti diretti, ha accesso ai documenti e può richiedere, anche oralmente, informazioni alle unità organizzative; esso riferisce al direttore generale e all'assessore provinciale alla sanità sui risultati della propria attività segnalando le irregolarità eventualmente riscontrate. Il nucleo si può avvalere, su autorizzazione del direttore generale, di esperti anche estranei all'amministrazione.

(5) La composizione del nucleo di valutazione si differenzia a seconda che venga valutato il settore amministrativo o sanitario ed è composto da tre membri tra cui un rappresentante nominato dall'assessore provinciale alla sanità, un rappresentante della direzione generale dell'azienda sanitaria ed un esperto esterno.

(6) A prescindere dalle verifiche effettuate dal nucleo di valutazione, l'assessore provinciale alla sanità può in ogni momento disporre l'effettuazione di ispezioni e verifiche nelle aziende sanitarie.

(7) I criteri generali e le modalità per la valutazione sono determinati dalla Giunta provinciale.8)

8)

L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7, e successivamente modificato dall'art. 60 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

Norme transitorie e finali

Art. 17 (Disciplina transitoria dell'incompatibilità)

(1) Nei confronti dei dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano un mandato politico che ai sensi dell'articolo 9 è incompatibile con l'incarico dirigenziale, il comma 2 di tale articolo non si applica per la durata del mandato in corso.

Art. 18 (Conferma della nomina a capo ripartizione ed a capo ufficio)

(1) Il personale anche chiamato dall'esterno o comandato che alla data di entrata in vigore della presente legge era preposto da almeno sessanta giorni consecutivi ad una ripartizione o ad un ufficio viene confermato nella nomina per ulteriori cinque anni, previo parere positivo del superiore preposto.

(2) Le ulteriori riconferme del personale di cui al comma 1 possono avvenire anche in mancanza dei requisiti previsti per il conferimento dell'incarico.

Art. 19 (Trattamento giuridico ed economico del personale già in servizio e diritto di opzione)

(1) Il personale che all'entrata in vigore della presente legge è titolare dell'incarico di direttore di una ripartizione o di un ufficio ed è inquadrato nella nona, decima o undicesima posizione funzionale può optare per il passaggio alla ottava rispettivamente alla nona posizione funzionale con rapporto quinquennale rinnovabile entro i tre mesi successivi alla determinazione dell'ammontare dell'indennità di funzione stabilita in sede di contrattazione di comparto.

(2) Il personale di cui al comma 1 è confermato in prima applicazione della presente legge nella nomina a capo ripartizione o a capo ufficio per ulteriori cinque anni.

Art. 20 (Trattamento previdenziale)

(1) Al fine della determinazione dei contributi, le amministrazioni di appartenenza effettuano il calcolo sulla base del trattamento stipendiale teoricamente spettante al dipendente collocato in aspettativa senza assegni in seguito alla nomina in qualità di direttore generale o di direttore amministrativo presso l'azienda speciale unità sanitaria locale, comprensivo dell'indennità di funzione prevista per la struttura cui era preposto al momento del conferimento dell'incarico di direttore generale o direttore amministrativo.

(2) Tale disposizione si applica anche alle aspettative già in corso con effetto dalla data di collocamento in aspettativa.

Art. 21 (Selezione e nomina dei capi ripartizione e del dirigente amministrativo del presidio ospedaliero e dei capi ufficio)

(1) Alla selezione a capo ripartizione di cui all'articolo 7 sono ammessi per un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge anche i dipendenti di ruolo dell'azienda speciale unità sanitaria locale con un'anzianità di servizio di almeno quattro anni in una posizione funzionale non inferiore alla settima.

(2) Alla selezione a capo ufficio di cui all'articolo 8 sono ammessi per un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge anche i dipendenti di ruolo dell'azienda speciale unità sanitaria locale con un'anzianità di servizio di almeno due anni in una posizione funzionale non inferiore alla settima.9)

9)

L'art. 21 è stato modificato dall'art. 60 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 21/bis (Prima applicazione dell'albo degli aspiranti dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dell'azienda sanitaria)

(1) In sede di istituzione e prima applicazione dell'albo degli aspiranti dirigenti dell'azienda sanitaria di cui all'articolo 8/bis, vengono iscritti di diritto anche coloro che alla data di soppressione delle aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico sono titolari di un incarico dirigenziale nelle medesime, ad esclusione dei dirigenti reggenti non in possesso dei requisiti di legge per la copertura definitiva del posto. Nella lista sopra citata vengono iscritti di diritto anche coloro che risultano inseriti nell'albo degli aspiranti dirigenti dell'Amministrazione provinciale, limitatamente alla Ripartizione sanità. Sono iscritti di diritto nella sezione A dell'albo i titolari di un incarico dirigenziale quale Direttore di ripartizione o dirigente amministrativo di presidio ospedaliero. Sono iscritti di diritto nella sezione B dell'albo i titolari di un incarico dirigenziale quale Direttore d'ufficio.

(2) Per il conferimento degli incarichi dirigenziali non può essere espletata la procedura di selezione di cui agli articoli 7 e 8 o conferita la nomina di cui all'articolo 7, comma 2, qualora nella corrispondente sezione dell'albo di cui all'articolo 8/bis, comma 1, siano iscritti dirigenti già in servizio nelle aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico alla data di soppressione delle medesime e ai quali non sia stato conferito un incarico dirigenziale almeno equivalente a quello di cui erano titolari alla data della soppressione, previa verifica dell'idoneità professionale e del possesso dell'eventuale abilitazione professionale richiesta. Negli altri casi l'incarico dirigenziale viene conferito a un aspirante iscritto nella corrispondente sezione dell'albo o secondo le modalità di selezione o nomina di cui agli articoli 7 e 8.10)

10)

L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 32 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 22 11)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

11)

Omissis.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3 
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico