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Normativa provinciale
Lavori pubblici, servizi e forniture
Disposizioni procedurali
Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
Capo I Disposizioni generali
Art. 1 (Definizioni)
l) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
1)
Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 30 giugno 1998, n. 27.
Art. 1 (Definizioni)
(1)
Ai fini della presente legge si intende:
per appalto pubblico di lavori il contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, tra un imprenditore ed un'amministrazione committente di cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori o di un'opera di cui alla lettera d) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione committente. Nell'oggetto dell'appalto di lavori pubblici rientrano anche forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, volte ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui l'opera è destinata;
per amministrazioni committenti quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2;
per concessione di lavori pubblici il contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
per opera il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;
per ciclo di realizzazione del lavoro pubblico l'intero processo che, per fasi distinte, porta alla realizzazione di un'opera dalla sua concezione alla sua accettazione dopo l'esecuzione fisica;
per soggetto promotore un soggetto di diritto privato avente i requisiti per accedere, in qualità di concessionario, ad una concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 67 ovvero, in qualità di socio privato, ad una società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 68, il quale si impegni a finanziare la realizzazione di una opera pubblica esclusivamente mediante capitale privato, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 69;
per appalti di servizi il contratto a titolo oneroso stipulato in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione committente avente per oggetto i servizi attinenti alla progettazione, direzione dei lavori e altre prestazioni connesse;
per procedura aperta quella procedura in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta;
per procedura ristretta quella procedura in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni committenti possono presentare un'offerta;
per procedura negoziata quella procedura in cui le amministrazioni committenti consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
per offerente l'imprenditore che ha presentato un'offerta e per candidato chi chiede un invito a partecipare a una procedura ristretta o a una procedura negoziata;
per importo il valore economico dei singoli contratti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
per soglia comunitaria il limite di valore previsto dalla normativa comunitaria, al netto dell'IVA di 5.000.000 ECU per i lavori e di 200.000 ECU per i servizi e le forniture.
Delibera N. 86 del 24.01.2011
- Semplificazione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia e di modesto importo
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 272 del 20.06.2006
- Appalti pubblici - impugnazione di atti costituenti la lex specialis della gara - appalto pubblico di forniture - bando di gara - fornitura di apparecchiature per rilevamento del traffico su strade della Provincia - verifica di anomalia delle offerte - possibile motivazione per relationem alle giustificazioni -giudizio finale deve riguardare l'offerta nel suo insieme
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 26.04.2004
- Pianificazione urbanistica - apposita motivazione - soltanto in particolari casi di aspettative qualificate
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002
- Appalto pubblico di forniture - valore superiore alla soglia comunitaria - applicabilità del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 - scheda segreta dell'Amministrazione - incompatibilità
Delibera N. 3406 del 21.07.1997
- Disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche (modificata con delibera n. 3855 del 27.10.2003)
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
C Disposizioni procedurali
a) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
d) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia 25 marzo 2004, n. 11
f) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
g) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
h) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
l) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
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