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In vigore al: 11/09/2012

l) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 61)
Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 30 giugno 1998, n. 27.

Art. 1 (Definizioni)  delibera sentenza

(1) Ai fini della presente legge si intende:

  1. per appalto pubblico di lavori il contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, tra un imprenditore ed un'amministrazione committente di cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori o di un'opera di cui alla lettera d) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione committente. Nell'oggetto dell'appalto di lavori pubblici rientrano anche forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, volte ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui l'opera è destinata;
  2. per amministrazioni committenti quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2;
  3. per concessione di lavori pubblici il contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
  4. per opera il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;
  5. per ciclo di realizzazione del lavoro pubblico l'intero processo che, per fasi distinte, porta alla realizzazione di un'opera dalla sua concezione alla sua accettazione dopo l'esecuzione fisica;
  6. per soggetto promotore un soggetto di diritto privato avente i requisiti per accedere, in qualità di concessionario, ad una concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 67 ovvero, in qualità di socio privato, ad una società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 68, il quale si impegni a finanziare la realizzazione di una opera pubblica esclusivamente mediante capitale privato, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 69;
  7. per appalti di servizi il contratto a titolo oneroso stipulato in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione committente avente per oggetto i servizi attinenti alla progettazione, direzione dei lavori e altre prestazioni connesse;
  8. per procedura aperta quella procedura in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta;
  9. per procedura ristretta quella procedura in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni committenti possono presentare un'offerta;
  10. per procedura negoziata quella procedura in cui le amministrazioni committenti consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
  11. per offerente l'imprenditore che ha presentato un'offerta e per candidato chi chiede un invito a partecipare a una procedura ristretta o a una procedura negoziata;
  12. per importo il valore economico dei singoli contratti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
  13. per soglia comunitaria il limite di valore previsto dalla normativa comunitaria, al netto dell'IVA di 5.000.000 ECU per i lavori e di 200.000 ECU per i servizi e le forniture.
massimeDelibera N. 86 del 24.01.2011 - Semplificazione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia e di modesto importo
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