Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 giugno 1998, n. 26.
(1) I corsi di formazione manageriale, i cui attestati costituiscono requisiti d'accesso al secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario, sono indetti dalla Giunta provinciale con periodicità almeno biennale.
(2) I contenuti, la durata dei corsi, la metodologia delle attività didattiche ed il colloquio finale vengono fissati nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali.15)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 13 agosto 2002, n. 13. (Vedi sentenza della Corte Costituzionale 10-26 luglio 2002, n. 408).