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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 121)
Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 dicembre 1998, n. 54.

Art. 5 (Revoca dell'idoneità)

(1) La perdita dell'idoneità, a seguito di revoca da parte dell'Ordinario diocesano, determina la risoluzione del contratto relativo all'insegnamento della religione cattolica.

(2) L'insegnante di religione con contratto a tempo indeterminato, al quale viene revocata l'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, a domanda, può essere utilizzato per altri compiti od altri insegnamenti, purché in possesso dei relativi prescritti titoli professionali. Per l'insegnamento nelle scuole elementari, è richiesto, altresì, il superamento del concorso magistrale.