In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 121)
Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 dicembre 1998, n. 54.

Art. 4 (Cattedre)

(1) Nella scuola elementare e secondaria di primo grado possono essere costituite cattedre verticali comprensive dei due ordini di scuola, secondo modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale. Dette cattedre vengono assegnate a docenti che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento della religione nella scuola secondaria di primo grado.

(2) Cattedre verticali possono essere costituite anche tra scuole secondarie di primo e di secondo grado.