Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1997, n. 33.
(1) Per investimenti promossi da rifugi alpini ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi i seguenti sostegni:
(2) Per investimenti imposti dalle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza nonché per il risanamento di teleferiche possono essere concessi sostegni fino all'80 per cento della spesa ammessa, qualora i relativi costi d'investimento risultino essere sproporzionatamente alti rispetto alle entrate derivanti dall'esercizio del rifugio alpino.3)
(3) I sostegni previsti dalla presente legge possono essere concessi esclusivamente a favore di rifugi alpini ai sensi dell'articolo 1 che non siano di proprietà o in concessione dell'Alpenverein Südtirol (AVS) o del Club Alpino Italiano (CAI).
(4) Il sostegno è revocato, qualora entro 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data dell'ultima fattura ammessa al sostegno venisse mutata la destinazione di rifugio alpino ai sensi dell'articolo 1. La restituzione del sostegno avviene in proporzione alla durata residua.4)
La lettera a) dell'art. 2 comma 1 è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.
L'art. 2, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.