(1) I docenti che hanno assolto la propria formazione nell'ambito della formazione professionale e che sono in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'inquadramento nel profilo professionale di docente laureato/laureata possono accedere, senza ulteriori condizioni, ai ruoli del personale docente nelle scuole a carattere statale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 12.
(2) I docenti delle scuole a carattere statale in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione richiesti, rispettivamente incaricati a tempo indeterminato, hanno accesso, senza ulteriori condizioni, ai ruoli del personale docente delle scuole professionali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di personale provinciale.28)