(1) È vietato a chiunque accendere fuochi nei boschi od a distanza minore di venti metri dai medesimi, salvo quanto previsto dal comma 2 e dalla normativa speciale.
(2) Il divieto di accensione di fuochi di cui al comma 1 non sussiste per coloro che sono costretti a soggiornare nei boschi per motivi di lavoro. È consentita, con le necessarie cautele, l'accensione della quantità di fuoco strettamente necessaria per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, con l'obbligo di spegnere il fuoco prima di abbandonarlo.
(3) Salvo quanto disciplinato nella normativa speciale, il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente può autorizzare l'accensione di fuochi in casi di necessità ed in occasione di feste tradizionali sotto la sorveglianza dei vigili del fuoco o di altro personale qualificato.
(4) Avverso il diniego dell'autorizzazione di cui al comma 3 può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
(5) Per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 500.000. 13)
(6) Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportino i danni di cui all'articolo 10, si applicano le sanzioni ivi previste.
(7) La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 6 non può tuttavia superare l'ammontare complessivo di lire 10 milioni, se l'incendio è causato da colpa. 13)