Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.
(1) Sugli utili derivanti da tagli ordinari e straordinari gli enti di cui all'articolo 13, comma 1, devono versare sul bilancio provinciale, secondo le prescrizioni contenute nel relativo piano di gestione, un importo pari al dieci per cento del ricavo netto derivante dalla massa legnosa assegnata. Il comitato forestale, sulla base di una relazione motivata del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, può modificare le percentuali fino al limite massimo del trenta per cento. 10)
(2) L'importo da accantonare è determinato in base al ricavo utile netto o, in caso di taglio per uso interno, in base al più probabile prezzo di macchiatico stabilito dal direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente.
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 7 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.