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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 15 (Tagli straordinari)

(1) Per tagli straordinari si intendono tutti quelli che eccedono le misure fissate all'articolo 14, comma 5, per i tagli ordinari.

(2) L'esecuzione dei tagli straordinari è subordinata all'autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione provinciale Foreste.

(3) Contro i provvedimenti del direttore della Ripartizione provinciale Foreste di cui al comma 2 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla loro comunicazione.