In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 13 (Piani di gestione e schede boschive)

(1) I boschi appartenenti al demanio forestale provinciale, ai comuni, alle frazioni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, ai consorzi, alle interessenze, alle vicinie, alle associazioni agrarie, comunque denominate, o ad altri enti, anche ecclesiastici, aventi superficie boschiva superiore a cento ettari debbono essere utilizzati in conformità ad un piano di gestione redatto secondo le finalità di cui all'articolo 1 ed approvato dal comitato forestale provinciale.

(2) I piani di cui al comma 1 acquistano efficacia con l'avvenuta pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio dei comuni interessati; essi sono parificati a tutti gli effetti al regolamento di esecuzione della presente legge. In caso di violazione delle prescrizioni e dei divieti in questi contenuti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge e la Ripartizione provinciale Foreste svolge gli interventi di prevenzione e di ripristino nella stessa contemplati. I predetti piani possono contenere anche norme che regolino l'esercizio dei diritti d'uso civico e la gestione dei terreni pascolivi.

(3) Le proprietà boschive appartenenti ai privati, alle società commerciali, società anonime, ed alle società cooperative, ovunque situate, ed aventi superficie boschiva superiore a cento ettari, devono essere gestite in conformità del piano di gestione di cui al comma 1.

(4) Per superfici boschive di dimensioni inferiori a cento ettari la coltivazione e l'utilizzazione devono avvenire in conformità delle corrispondenti schede boschive approntate dall'autorità forestale ed approvate dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale. Tali strumenti di pianificazione forestale contengono i dati essenziali dei piani di gestione.

(5) Le prescrizioni contenute nei piani di gestione dei beni silvo-pastorali ed inerenti alle migliorie da eseguire vengono attuate mediante indicazioni quantitative e qualitative delle opere da realizzare.

(6) Contro i piani di gestione di cui ai commi 1 e 3 e le schede boschive di cui al comma 4 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione, rispettivamente comunicazione.