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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 59 (Funzioni)

(1) Il personale di cui agli articoli 56 e 57 esercita la sorveglianza e la tutela del patrimonio forestale e alpicolo e, in generale, nell'ambito delle competenze della Provincia, le funzioni di polizia e di servizio d'istituto spettanti al Corpo forestale dello Stato, quelle a loro affidate dalla presente legge nonché gli eventuali ulteriori compiti stabiliti da altra normativa.

(2) Costituiscono compiti istituzionali del servizio forestale provinciale la gestione sostenibile del suolo nel rispetto del vincolo idrogeologico-forestale, la relativa vigilanza e sorveglianza nonché la vigilanza sul rispetto di altre disposizioni attribuite al Corpo forestale provinciale, l'esecuzione dei lavori forestali in economia, la concessione di provvidenze, la consulenza nonché tutte le attività connesse e, in particolare, anche le attività scientifiche e amministrative concernenti lo svolgimento di detti compiti.

(3) Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per l'esecuzione dei lavori in economia e degli interventi previsti agli articoli 25, 28, 31, 32 e 33, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste provvede all'acquisto di beni e servizi, nel rispetto dei limiti e degli ambiti di competenza stabiliti dalla vigente normativa provinciale in materia di procedure negoziali, compreso l'acquisto di abbigliamento, equipaggiamento e armamento di servizio, macchinari e veicoli speciali.

(4) Le stazioni forestali sono rette di norma da personale provinciale in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

(5) Le strutture di cui all'articolo 56, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rette da personale laureato in scienze forestali e munito del titolo di abilitazione all'esercizio della relativa professione.36)

36)
L'art. 59 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.