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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 40 (Consegna delle opere)

(1) Compiuti e collaudati i lavori in attuazione di un determinato progetto, i terreni relativi e, di norma, le opere sono consegnati ai proprietari, che devono osservare le norme stabilite dall'articolo 41.

(2) Le modalità relative alla consegna di cui al comma 1 sono disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.