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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 37 (Dichiarazione di pubblica utilità)

(1) L'approvazione da parte della Giunta provinciale dei progetti esecutivi delle opere di cui all'articolo 31 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere.