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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 36 (Progettazione ed esecuzione dei lavori)

(1) Alla progettazione delle opere di cui all'articolo 31, nonché agli eventuali rilevamenti topografici necessari per l'esecuzione dei lavori, provvede la Ripartizione provinciale Foreste.

(2) I rilevamenti topografici per la definizione dei confini e per la successiva intavolazione dei diritti di proprietà possono essere affidati anche a liberi professionisti iscritti nei relativi albi professionali.

(3) I progetti relativi alle opere di cui al comma 1 sono costituiti di regola da:

  1. relazione tecnica;
  2. corografia e planimetria;
  3. computo metrico estimativo sommario;
  4. disegni sommari per le opere infrastrutturali;
  5. dichiarazione controfirmata dai proprietari dei fondi sulla disponibilità dei terreni necessari per l'esecuzione dei lavori;
  6. elenchi dei terreni interessati dagli interventi con indicazione delle particelle fondiarie e delle superfici totali o parziali.

(4) Nel corso della realizzazione dell'opera il direttore dei lavori, nell'ambito dei criteri informativi del progetto e della spesa complessivamente autorizzata, può adottare eventuali modifiche qualitative e quantitative necessarie per raggiungere le finalità previste, previa autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, qualora le stesse superino il quindici per cento. Se dette modifiche comportano variazioni superiori al venti per cento e contrastano con le prescrizioni impartite, il direttore dei lavori deve comunque predisporre un progetto di variante, soggetto alle approvazioni da parte degli organi competenti per quello originario.

(5) Il collaudo dei lavori eseguiti viene effettuato secondo le norme vigenti in materia.