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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 34 (Gestione dei fondi)

(1) Nel bilancio provinciale è istituito un apposito capitolo di entrata sul quale affluiscono, con vincolo di destinazione ai lavori di cui all'articolo 33:

  1. gli accantonamenti per gli utili derivanti da tagli ordinari o straordinari di cui all'articolo 19;
  2. i contributi versati ai sensi dell'articolo 33, comma 3;
  3. i versamenti disposti ai sensi dell'articolo 33, comma 2, per i lavori di miglioramento di boschi e di pascoli, anche ad integrazione di contributi concessi dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 33.

(2) Nel bilancio provinciale è altresì istituito un corrispondente capitolo di spesa per i lavori per conto di terzi ai sensi dell'articolo 33. Il pagamento delle spese viene effettuato a mezzo di funzionario delegato, come per gli altri lavori in economia di cui alla presente legge.

(3) Le entrate accertate e le corrispondenti spese sono iscritte nel bilancio provinciale con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.28)

28)
L'art. 34 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, dall'art. 10 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.