(1) Nel bilancio provinciale è istituito un apposito capitolo di entrata sul quale affluiscono, con vincolo di destinazione ai lavori di cui all'articolo 33:
(2) Nel bilancio provinciale è altresì istituito un corrispondente capitolo di spesa per i lavori per conto di terzi ai sensi dell'articolo 33. Il pagamento delle spese viene effettuato a mezzo di funzionario delegato, come per gli altri lavori in economia di cui alla presente legge.
(3) Le entrate accertate e le corrispondenti spese sono iscritte nel bilancio provinciale con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.28)