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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 33 (Lavori in economia con fondi altrui)

(1) Qualora sussistano le condizioni che richiedano un intervento diretto, atto a garantire le finalità della presente legge, l'assessore provinciale alle Foreste può, su richiesta dell'interessato, autorizzare la Ripartizione provinciale Foreste, compatibilmente con l'attuazione dei propri programmi, a eseguire in economia lavori finanziati in tutto o in parte dall'interessato, purchè rientranti nelle tipologie di intervento previste dalla presente legge.

(2) L'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è subordinata al versamento anticipato dell'importo stabilito dalla Ripartizione provinciale Foreste.

(3) In caso di concessione di contributi da parte della Giunta provinciale per un intervento rientrante nelle tipologie della presente legge, i beneficiari possono cedere il contributo alla Ripartizione provinciale Foreste per l'esecuzione da parte della stessa dei lavori in economia.26)

26)
L'art. 33 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, dall'art. 10 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.