In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 30 (Alberi di natale)

(1) Le piante o i loro cimali, destinabili o destinati ad alberi di Natale, che sono detenuti, trasportati o posti in commercio nell'ambito della provincia di Bolzano, devono essere muniti di apposito contrassegno che non permetta l’uso ripetuto dello stesso. Per le piante provenienti dal territorio provinciale i contrassegni sono forniti dall’autorità forestale.

(2) Il contrassegno non è necessario per le piante o i cimali detenuti o trasportati dal proprietario del bosco privato.

(3) Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'apposizione del contrassegno soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 80,00 euro per ogni pianta o cimale. 23)

23)
L'art. 30 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 12, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.