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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 29 (Danni da selvaggina)

(1) Al fine di prevenire i danni da selvaggina ungulata ai boschi, nella pianificazione degli abbattimenti la consistenza della stessa deve essere tenuta in equilibrio con le risorse foraggere offerte dall'ambiente naturale.

(2) La presenza di ungulati deve essere in ogni caso regolata in modo tale da non ostacolare la conservazione del bosco ed in particolare la rinnovazione naturale dello stesso con specie adatte alle caratteristiche stazionali, senza dover ricorrere all'adozione di particolari misure di protezione, al fine di favorire anche un giusto rapporto tra le diverse specie tipiche dell'ecosistema forestale del luogo.

(3) A tal fine, e fatti comunque salvi i diritti dei proprietari boschivi, i posti di foraggiamento per ungulati possono essere allestiti sentito il parere del rappresentante dell'ispettorato forestale territorialmente competente nella commissione di abbattimento di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 15 aprile 1988, n. 10. Il numero dei posti di foraggiamento deve essere comunque tale da evitare danni.

(4) Per tutti i posti di foraggiamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione di abbattimento territorialmente competente di cui al comma 3, su segnalazione dell'autorità forestale, può disporre la rimozione qualora possano rappresentare pregiudizio per l'ecosistema forestale.

(5) Per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 62 ad un massimo di Euro 622.22)

22)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 47, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.