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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 26 (Direzione delle operazioni di spegnimento)

(1) Le operazioni di spegnimento sono stabilite e dirette di concerto tra il rappresentante dell'autorità forestale ed il comandante operativo dei vigili del fuoco competente per territorio.