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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 25 (Prevenzione incendi boschivi)

(1) La Ripartizione provinciale Foreste esegue in economia ai fini della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, d'intesa con l'assessore competente:

  1. la costruzione di serbatoi d'acqua, invasi, canalizzazioni, condutture fisse o mobili, opere di presa, impianti di sollevamento e distribuzione d'acqua, nonché l'acquisto di pompe, motori ed accessori;
  2. la costruzione e l'approntamento di viali parafuoco, nonché di strade e sentieri forestali aventi funzione di prevenzione e di difesa;
  3. lavori colturali di manutenzione e ripulitura dei soprassuoli boschivi;
  4. periodiche ripuliture ed eventuali trattamenti delle strade e relative scarpate interessanti zone boschive, nonché di altre aree che risultino potenzialmente pericolose per la propagazione di incendi boschivi;
  5. l'attuazione delle tecniche atte ad assicurare al bosco la migliore funzionalità e resistenza nei confronti degli incendi;
  6. l'acquisto di apparecchi di segnalazione e comunicazione fissi e mobili, nonché la realizzazione delle relative infrastrutture;
  7. il noleggio di mezzi aerei, nonché gli approntamenti relativi al loro impiego;
  8. l'acquisto di materiale ritardante;
  9. l'acquisto e noleggio di adeguati mezzi di trasporto;
  10. qualsiasi approntamento di opere o acquisto di attrezzature che si rivelino necessarie alla prevenzione ed all'estinzione degli incendi boschivi.

(2) Le attrezzature oggetto di acquisto possono essere affidate dalla Ripartizione provinciale Foreste in gestione e deposito ai singoli corpi dei vigili del fuoco volontari. In tal caso dette attrezzature vengono dismesse dall'inventario dopo tre anni dalla data del verbale di consegna.

(3) La programmazione delle opere di cui al comma 1, lettera a), deve tenere conto del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 14, comma 3, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e degli articoli 8, 9 e 10 delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di urbanistica e opere pubbliche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.