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In vigore al: 11/09/2012

i) LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 11)
Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa

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1)

Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 1993, n. 3.

Art. 5 (Obblighi dei beneficiari)

(1) La concessione delle agevolazioni comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni per i quali le agevolazioni stesse sono state concesse, per i seguenti periodi:

  • a)  dieci anni, per le iniziative di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b);
  • b)  cinque anni, per le iniziative di cui all' articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e);
  • c)  fino alla scadenza dell' originario contratto di locazione finanziaria con un minimo di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto per i beni mobili e di dieci anni dalla data di stipulazione per i beni immobili, per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).

(2) La Giunta provinciale, con il provvedimento di concessione delle agevolazioni, può stabilire, a carico dei beneficiari, i tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e l'inizio delle attività produttive, nonché i livelli occupazionali anche essi sono tenuti a raggiungere o mantenere.

(3) L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, ed il mancato rispetto dei termini per l'ultimazione delle iniziative e del raggiungimento dei livelli occupazionali, salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta provinciale per comprovati e giustificati motivi, la perdita dei requisiti soggettivi delle società richiedenti, la falsità delle dichiarazioni rilasciate nella domanda di concessione, lo scioglimento volontario o di autorità o l'adozione di procedure concorsuali nei confronti della società beneficiaria, comportano la revoca dell'agevolazione e la restituzione delle somme corrisposte aumentate degli interessi legali. 4)

(4) A seconda delle inadempienze accertate e dell'utilità economico-sociale delle iniziative intraprese, la Giunta provinciale può disporre la revoca proporzionale delle agevolazioni.

(5) Gli atti di cessione degli immobili devono contenere apposita clausola istitutiva di diritto di prelazione a favore della Provincia autonoma di Bolzano.

4)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 17 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

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