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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 61)
Disposizioni in materia di finanza locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1992, n. 9.

Art. 5 (Fondo per gli investimenti)

(1) Per la copertura delle spese di investimento i comuni ricevono annualmente, sulla base di criteri di fabbisogno, sia una quota di capitale fissa che, per progetti oltre i 100.000 euro, un finanziamento attraverso il fondo di rotazione di cui all’articolo 7/bis.

2. Con la quota di capitale fissa di cui al comma 1 sono da finanziare le opere di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7/bis della stessa legge provinciale.

3. I criteri di fabbisogno e la loro ponderazione nonché i dettagli per il finanziamento delle spese di investimento sono stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2. 9)

9)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.