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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 371)
Nuove norme in materia di patrimonio scolastico

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 ottobre 1992, n. 44.

Art. 5 (Finanziamento di opere scolastiche e di arredamenti)

(1) Per far fronte alle spese connesse con l'esercizio delle funzioni previste al comma 1 dell'articolo 1, relativamente all'acquisizione di aree, alla progettazione, alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di edifici scolastici di loro competenza, i comuni usufruiscono dei finanziamenti stanziati dalla Provincia per tale finalità, in base alle disposizioni e nei limiti di cui alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21.

(2) Su proposta del competente assessore provinciale all'istruzione, con i fondi di cui al comma 1, nel limite dello stanziamento annualmente riservato per tali finalità dalla Giunta provinciale, possono essere altresì finanziate le spese per l'acquisto di arredamento. L'entità del contributo non deve in ogni caso essere superiore al 90% della singola spesa ritenuta ammissibile.

(3) Con gli stanziamenti previsti annualmente possono essere erogati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, ad enti ed associazioni, con esclusione dei comuni, contributi anche per le spese per l'acquisizione di aree, per la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione e la manutenzione di edifici destinati a sedi di scuole materne. L'entità del contributo non può essere in ogni caso superiore al 90% delle spese riconosciute ammissibili. Le disposizioni di questo comma trovano applicazione anche per l'acquisto di arredamenti, di attrezzature, di materiale didattico e ludico.6)

(4) Con gli stanziamenti di cui al comma 3, possono essere altresì erogati agli enti ed alle associazioni contributi anche per le spese di manutenzione e per la sistemazione di edifici destinati a sedi di scuole materne, che non possono essere finanziate con gli stanziamenti messi a disposizione ai sensi della L.P. n. 21/1977. L'entità del contributo non può essere in ogni caso superiore al 90% delle spese riconosciute ammissibili.

(5)7)

6)
Il comma 3 è stato integrato dall'art. 1, comma 5, della L.P. 13 novembre 1995, n. 24, e poi così modificato dall'art. 24, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.
7)
L'art. 5, comma 5, è stato abrogato dall'art. 53, comma 1, lettera e), della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
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