(1) Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, le associazioni turistiche presentano istanza alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, corredata da:
(2) L'iscrizione nell'elenco è disposta con decreto dell'assessore provinciale competente, sentito il comune nel cui territorio opera l'associazione.
(3) Le variazioni dello statuto sono comunicate entro quindici giorni alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che ne verifica la conformità ai principi fissati nel regolamento; le variazioni nelle cariche sociali sono comunicate entro il medesimo termine.