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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 331)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

Art. 17 (Domanda per l'iscrizione)

(1) Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, le associazioni turistiche presentano istanza alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, corredata da:

  1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
  2. bilancio preventivo con programma di attività;
  3. elenco nominativo dei soci e dei componenti degli organi sociali.

(2) L'iscrizione nell'elenco è disposta con decreto dell'assessore provinciale competente, sentito il comune nel cui territorio opera l'associazione.

(3) Le variazioni dello statuto sono comunicate entro quindici giorni alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che ne verifica la conformità ai principi fissati nel regolamento; le variazioni nelle cariche sociali sono comunicate entro il medesimo termine.