(1) Allo scopo di agevolare le organizzazioni turistiche nell’assolvimento dei propri compiti sono stanziati annualmente nel bilancio provinciale fondi da erogare alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle aziende di cui all’articolo 23, comma 3, se vengono rispettati i criteri obbligatori sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale. 11)