In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 331)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

Art. 27 (Beneficiari)  delibera sentenza

(1) Allo scopo di agevolare le organizzazioni turistiche nell’assolvimento dei propri compiti sono stanziati annualmente nel bilancio provinciale fondi da erogare alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle aziende di cui all’articolo 23, comma 3, se vengono rispettati i criteri obbligatori sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale. 11)

massimeDelibera 24 ottobre 2011, n. 1605 - Revoca della delibera della Giunta provinciale del 23 novembre 2009, n. 2798 - Approvazione dei nuovi criteri di applicazione della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”
11)
L'art. 27, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 16 maggio 2012, n. 9.