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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1992, n. 151)
Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti

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1)

Pubblicata nel B.U. 2 giugno 1992, n. 23.

Art. 5 (Composizione della Consulta)

(1) La Consulta per la tutela dei consumatori e utenti è costituita con decreto del Presidente della giunta provinciale, resta in carica 5 anni ed è composta da:

  • a)  il Presidente della giunta provinciale o un suo delegato, che la presiede;
  • b)  quattro membri nominati dalla Camera per il commercio, l' industria, l'artigianato e l'agricoltura;
  • c)  quattro membri nominati dal Centro tutela consumatori e utenti.

(2) Ai lavori della Consulta possono assistere i membri della Giunta provinciale, funzionari o esperti operanti nelle varie materie di competenza, gli intendenti scolastici o i loro delegati.

(3) La Consulta per la tutela dei consumatori e utenti può essere convocata su istanza motivata di almeno un terzo dei componenti. I compiti di segreteria sono svolti dalla Ripartizione provinciale Presidenza. 2)

(4) La composizione della Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti deve rispettare la consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino.

2)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.