Pubblicata nel B.U. 2 giugno 1992, n. 23.
(1) La Consulta per la tutela dei consumatori e utenti è costituita con decreto del Presidente della giunta provinciale, resta in carica 5 anni ed è composta da:
(2) Ai lavori della Consulta possono assistere i membri della Giunta provinciale, funzionari o esperti operanti nelle varie materie di competenza, gli intendenti scolastici o i loro delegati.
(3) La Consulta per la tutela dei consumatori e utenti può essere convocata su istanza motivata di almeno un terzo dei componenti. I compiti di segreteria sono svolti dalla Ripartizione provinciale Presidenza. 2)
(4) La composizione della Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti deve rispettare la consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino.
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.