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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)
Norme in materia di pubblico spettacolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.

Art. 3 (Requisiti)  delibera sentenza

(1) L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e giuridiche.

(2) Le persone fisiche devono avere capacità di agire e offrire, in relazione al tipo di spettacolo, la necessaria affidabilità.

(3) Alle persone giuridiche l'autorizzazione è concessa qualora provvedano alla nomina di un rappresentante in possesso dei necessari requisiti.

(4) L'autorizzazione è negata a coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbiano ottenuto la riabilitazione, o siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, modificata ed integrata con la legge 14 ottobre 1974, n. 497, la legge 13 settembre 1982, n. 646, il decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nonché con la legge 23 dicembre 1982, n. 936, la legge 3 agosto 1988, n. 327, il decreto legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, e con la legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.2)

(5) L'autorizzazione può essere negata a coloro che abbiano riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro le persone commessi con violenza, per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per violenza e resistenza all'autorità, per reati contro la moralità pubblica, per esercizio di gioco d'azzardo, nonché a coloro che siano stati dichiarati falliti.

(6) Qualora, dopo il rilascio, sopravvenga o risulti uno dei motivi di diniego previsti ai precedenti commi 4 e 5, l'autorizzazione, rispettivamente deve o può essere revocata.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 10.02.2004 - Pubblici esercizi - revoca della licenza per venir meno requisito dell'affidabilità: illegittimità
2)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 12 della L.P. 10 novembre 1993, n. 21.