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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)
Norme in materia di pubblico spettacolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.

Art. 12 (Sanzioni amministrative)

(1) Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 5/bis, 6, 8 e 9 della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 144 ad un massimo di Euro 1.410. 3)7)8)

(2) Le sanzioni amministrative sono irrogate, in linea con il riparto delle competenze effettuato dall'articolo 2, dal direttore dell'ufficio provinciale competente o dal sindaco competente per territorio secondo la procedura di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, modificato con legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31, e con legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30.

(3) I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano all'amministrazione che ha irrogato le sanzioni stesse.

3)
La Corte costituzionale con sentenza n. 300 del 10 novembre 2011 ha dichiarato legittimi gli articoli 1 e 2 della L.P. 22 novembre 2010, n. 13, che hanno inserito l'art. 5/bis e modificato l'art. 12 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13, e che hanno modificato l'art. 11 comma 1 ed inserito l'art. 1, comma 1/bis nella L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.
7)
Il comma 1 è stato prima sostituito dall'art. 12 della L.P. 10 novembre 1993, n. 21, e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 novembre 2010, n. 13.
8)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 32, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.