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In vigore al: 11/09/2012

Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 101)
Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.

Art. 24 (Organismo di valutazione)

(1) In attuazione e per le finalità di cui all’articolo 79 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, presso la Direzione generale della Provincia è istituito un organismo di valutazione per l’effettuazione dei controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla sana gestione, relativi agli enti locali e agli altri soggetti individuati dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale stesso. Degli esiti dei controlli è data notizia al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e alla competente sezione della Corte dei conti.

(2) L’organismo di valutazione opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione ed in piena autonomia in collaborazione con la Direzione generale ed, eventualmente, in accordo con altri enti o istituzioni pubbliche. Alla Direzione generale spetta il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione e di controllo, di garantire la trasparenza delle modalità e dei sistemi operativi e di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale.

(3) L’organismo di valutazione è un organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all’amministrazione; i componenti sono nominati dal Presidente della Provincia, nel rispetto delle pari opportunità di genere, per un periodo di cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta. Un membro è nominato su indicazione del Consiglio provinciale ed un membro è nominato su indicazione del Consiglio dei Comuni. I componenti non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell’organismo.

(4) L’organismo di valutazione definisce con propri atti interni le modalità concernenti il proprio funzionamento, per il quale può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 15 unità. Alla copertura di tali posti si provvede esclusivamente mediante personale dell’amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche, senza un aumento del contingente di personale complessivo delle amministrazioni di provenienza.

(5) Relativamente all’amministrazione provinciale e agli enti da essa dipendenti, l’organismo di valutazione verifica altresì, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa; a tal fine esso compie, in generale, ogni attività relativa al controllo interno, come definito dall’ordinamento vigente, in quanto non riservata alla commissione di cui all’articolo 1-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, con la quale si raccorda per il disimpegno delle proprie funzioni.37)

37)
L'art. 24 è stato così sostituito dall'art. 32, comma 3 della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
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