(1) Il dipartimento raggruppa le ripartizioni poste alle dipendenze di ciascun componente di Giunta in ragione della ripartizione degli affari ai sensi dell'articolo 52, comma 3, dello Statuto.
(2) Il Presidente della giunta provinciale può istituire un apposito dipartimento per le ripartizioni poste alle sue dipendenze e non raggruppate nella direzione generale a norma dell'articolo 4, comma 1.8)
(3) Ove sussistano particolari esigenze o affinità di compiti, la Giunta provinciale determina specifiche modalità di coordinamento tra ripartizioni appartenenti a dipartimenti diversi.
(4) La denominazione dei dipartimenti è determinata con il decreto di ripartizione degli affari tra gli assessori.
(4/bis) In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i dipartimenti istruzione e formazione, raggruppanti, per quanto non diversamente disposto con legge provinciale, le funzioni inerenti all’istruzione scolastica e alla formazione professionale di competenza provinciale per ciascun gruppo linguistico e, per quello ladino, anche le funzioni relative alla materia cultura ladina, possono essere costituiti anche da uno o più uffici. 9)