(1) La Giunta provinciale indica gli obiettivi fondamentali che l'amministrazione provinciale deve perseguire ed emana le direttive generali per il loro raggiungimento e per la verifica dei relativi risultati.
(2) Il Presidente della giunta provinciale e gli assessori provinciali hanno la responsabilità politica sullo svolgimento dell'attività amministrativa nelle materie di propria competenza, predisponendo i programmi di attività e stabilendo le priorità che, previa approvazione della Giunta provinciale, sono attuate dalle strutture amministrative.
(3) La Giunta provinciale, il Presidente della giunta provinciale e gli assessori esercitano le funzioni amministrative loro attribuite dalla legge.
(4) Fatte salve le diverse previsioni contenute in leggi settoriali, rientrano in particolare nella competenza della Giunta provinciale:
- il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali;
- l'autorizzazione alla stipulazione di contratti di importo stimato, al netto dell'importo di valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti pubblici, fatte salve le modalità procedurali stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6, comma 22, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
- la promozione di liti attive, la resistenza a quelle passive nonché la transazione delle stesse;
- l'approvazione dei capitolati generali dei contratti e disciplinari generali per le concessioni provinciali;
- la determinazione di tariffe, canoni, rette, assegni, indennità e compensi;
- l'approvazione degli statuti, dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti strumentali della Provincia;
- la nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in seno ad altri enti;
- la concessione di contributi, sovvenzioni e provvidenze simili. 2)
(5) Fatte salve le procedure previste dalle leggi speciali, il/la componente di Giunta competente per materia provvede alla stipula dei contratti autorizzati dalla Giunta provinciale.3)
(6) La Giunta provinciale, il Presidente della giunta provinciale e gli assessori provinciali possono delegare ad organi subordinati l'adozione di provvedimenti. La delega non è ammessa in relazione alle attribuzioni di cui all'articolo 54, comma 1, cifre 1), 2) e 7), nonché all'articolo 98 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli atti amministrativi adottati su delega della Giunta provinciale sono definitivi.4)
(7) In casi eccezionali il Presidente della giunta provinciale e gli assessori hanno facoltà di avocare, con atto motivato, l'adozione di provvedimenti di competenza dei dirigenti negli affari loro attribuiti.
(8) È in facoltà della Giunta provinciale di procedere d'ufficio, con atto motivato, entro 30 giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca o riforma per motivi di merito di atti emanati dai dirigenti.