Pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1992, n. 4.
(1) Le unità sanitarie locali esercitano le attività di medicina legale nell'ambito dell'area funzionale ed organizzativa "igiene e sanità pubblica", e tramite il medico igienista di distretto.
(2) Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica o il servizio di medicina legale delle unità sanitarie locali esercitano in particolare le seguenti funzioni:
(3) I sanitari del settore medico-legale dell'unità sanitaria locale possono erogare prestazioni specialistiche a richiesta di privati, di società assicurative, di aziende e di enti pubblici e privati entro i limiti stabiliti dagli accordi nazionali unici di lavoro per il personale sanitario.
(4) Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'unità sanitaria locale Centro-Sud istituisce per il proprio ambito territoriale un servizio di medicina legale che fa parte dell'area funzionale ed organizzativa "igiene e sanità pubblica". Il servizio è diretto da un dirigente sanitario della posizione funzionale apicale nella disciplina di medicina legale e delle assicurazioni ed è dotato di una pianta organica, da istituire con delibera dell'unità sanitaria locale, composta da un dirigente sanitario della posizione funzionale anzidetta e da altri posti da scorporare dalla pianta organica del servizio igiene e sanità pubblica. Al servizio possono essere affidate dalla Giunta provinciale competenze multizonali.
La lettera d) è stata sostituita dall'art. 4 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.