Pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1992, n. 4.
(1) È istituito il comitato provinciale per l'igiene alimentare, che svolge funzioni di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari.
(2) Il comitato è composto:
(3) Il comitato è validamente costituito alla presenza dei due terzi dei componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 59 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.