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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 20 marzo 1991, n. 71) -
Ordinamento delle comunità comprensoriali

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 1 (Natura giuridica)

(1) Sono costituite le seguenti comunità comprensoriali, quali enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse:

  1. comunità comprensoriale della Val Venosta;
  2. comunità comprensoriale della Alta Val d'Isarco;
  3. comunità comprensoriale della Val Pusteria;
  4. comunità comprensoriale del Burgraviato;
  5. comunità comprensoriale della Val d'Isarco;
  6. comunità comprensoriale di Salto-Sciliar;
  7. 2)
  8. comunità comprensoriale dell'Oltradige e della Bassa Atesina.

(2) La Giunta provinciale è autorizzata a delimitare gli ambiti territoriali delle comunità di cui al comma 1, secondo criteri di omogeneità geografica e socioeconomica, sentiti i consigli comunali interessati.

(3) 2) 

(4) La Giunta provinciale, a seguito di mutate condizioni socio-economiche di zone del comprensorio o di dislocazione di servizi comuni o di modifiche ai collegamenti viari, può, su richiesta di singoli comuni e sentite le comunità interessate, autorizzare l'aggregazione di ambiti territoriali comunali o frazionali a comunità diversa da quella di appartenenza, purché confinante.

(4/bis) Le funzioni amministrative attribuite o delegate alle comunità comprensoriali secondo la vigente normativa sono esercitate dal Comune di Bolzano, cui sono erogati i corrispondenti finanziamenti. Il Comune di Bolzano subentra nei rapporti attivi e passivi e nella proprietà dei beni patrimoniali della soppressa comunità comprensoriale di Bolzano.3) 

Art. 2 (Compiti delle comunità comprensoriali)

(1) La comunità comprensoriale:

  1. persegue gli interessi comuni del comprensorio;.
  2. promuove e coordina iniziative per lo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico, facendole valere nei confronti delle autorità competenti.

(2) La Provincia ed i comuni possono delegare alla comunità comprensoriale compiti di carattere sovracomunale.

(3) La comunità comprensoriale esercita inoltre funzioni attribuitele con legge provinciale.

Art. 3 (Statuto)

(1) La comunità comprensoriale è retta da uno statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

(2) Lo statuto deve contenere, fra l'altro:

  1. l'individuazione dei comuni che ne fanno parte e della sede;
  2. l'indicazione degli scopi;
  3. le norme sulla composizione ed elezione indiretta degli organi nonché la disciplina sulle incompatibilità;4)
  4. lle attribuzioni degli organi, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo che attribuiscano al presidente, agli assessori o alla giunta il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;5)
  5. le norme sul funzionamento degli organi;
  6. l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  7. la partecipazione finanziaria dei comuni interessati;
  8. la consistenza patrimoniale;
  9. l’affidamento del servizio di tesoreria della comunità comprensoriale.6)

(3) Le deliberazioni di approvazione e di modifica dello statuto sono adottate dal consiglio comprensoriale a maggioranza di due terzi dei componenti.7)

(4) Qualora la maggioranza qualificata di cui al comma 3 non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni. Lo statuto è approvato o modificato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

(5) Lo statuto ovvero la modifica dello statuto sono affissi all’albo pretorio della comunità comprensoriale per 30 giorni consecutivi ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro affissione all’albo pretorio. Lo statuto vigente deve essere pubblicato sul sito internet della comunità comprensoriale.8)

2)
La lettera g) e il comma 3 sono stati abrogati dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
3)
Il comma 4/bis è stato aggiunto dall'art. 43 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
4)
La lettera c) dell'art. 3, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.
5)
La lettera d) dell'art. 3, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.
6)
La lettera i) dell'art. 3, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 3, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.
7)
L'art. 3, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.
8)
L'art. 3, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma, 5 della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.