(1) Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, per la disciplina dello stato giuridico dei segretari generali delle comunità comprensoriali si osservano le disposizioni vigenti per i segretari comunalie, per la disciplina dello stato giuridico degli altri dipendenti, le disposizioni delle leggi provinciali in materia di personale.
(2) Per la nomina a segretario generale della comunità comprensoriale si osserva la disciplina vigente per i comuni per la nomina a segretario generale di seconda classe. Possono partecipare al concorso gli aspiranti di cui all’articolo 60 del decreto del Presidente della Regione 1º febbraio 2005, n. 2/L, nonché i dirigenti delle comunità comprensoriali con un’anzianità di servizio di almeno quattro anni e che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente della Regione 1º febbraio 2005, n. 2/L.12)
Art. 8 13)
Art. 9 (Norme finanziarie)
(1) Alle comunità comprensoriali spettano i finanziamenti previsti dalla vigente normativa in favore delle comunità montane, e dei consorzi tra enti locali per l'espletamento delle funzioni, la costruzione delle opere ed impianti pubblici, nonché per l'istituzione e gestione dei servizi di cui all'articolo 2.
(2) In caso di delega di funzioni alla comunità comprensoriale da parte di un ente pubblico, quest'ultimo mette a disposizione i necessari mezzi finanziari.
(3) I finanziamenti concernenti le spese correnti delle comunità comprensoriali sono posti a carico del fondo ordinario di cui all'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e sono stabiliti nell'ambito dell'intesa prevista dall'articolo 2 della legge stessa.14)