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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 20 marzo 1991, n. 71) -
Ordinamento delle comunità comprensoriali

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 7 (Personale) 

(1) Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, per la disciplina dello stato giuridico dei segretari generali delle comunità comprensoriali si osservano le disposizioni vigenti per i segretari comunalie, per la disciplina dello stato giuridico degli altri dipendenti, le disposizioni delle leggi provinciali in materia di personale.

(2) Per la nomina a segretario generale della comunità comprensoriale si osserva la disciplina vigente per i comuni per la nomina a segretario generale di seconda classe. Possono partecipare al concorso gli aspiranti di cui all’articolo 60 del decreto del Presidente della Regione 1º febbraio 2005, n. 2/L, nonché i dirigenti delle comunità comprensoriali con un’anzianità di servizio di almeno quattro anni e che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente della Regione 1º febbraio 2005, n. 2/L.12)

Art. 8 13)

Art. 9 (Norme finanziarie)

(1) Alle comunità comprensoriali spettano i finanziamenti previsti dalla vigente normativa in favore delle comunità montane, e dei consorzi tra enti locali per l'espletamento delle funzioni, la costruzione delle opere ed impianti pubblici, nonché per l'istituzione e gestione dei servizi di cui all'articolo 2.

(2) In caso di delega di funzioni alla comunità comprensoriale da parte di un ente pubblico, quest'ultimo mette a disposizione i necessari mezzi finanziari.

(3) I finanziamenti concernenti le spese correnti delle comunità comprensoriali sono posti a carico del fondo ordinario di cui all'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e sono stabiliti nell'ambito dell'intesa prevista dall'articolo 2 della legge stessa.14) 

12)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 9, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.
13)
L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 1, comma 10, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.
14)
L'art. 9 è stato modificato dall'art. 15 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15.