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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 19 marzo 1991, n. 51)2)
Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

Art. 7 (Comitato tecnico)

(1) Per le attività di cui alla presente legge la Giunta provinciale si avvale della consulenza del comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo, composto da:

  • a)  il Presidente della giunta provinciale, che lo presiede;
  • b)  il direttore della Presidenza della Giunta provinciale, con funzioni di vicepresidente;
  • c)  due rappresentanti di associazioni senza fini di lucro e con struttura sociale a base democratica operanti nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo e dei diritti umani;
  • d)  un rappresentante della diocesi;
  • e)  un rappresentante della Caritas;
  • f)  due esperti in materia di cooperazione allo sviluppo;
  • g)  un rappresentante delle associazioni degli operatori economici locali;
  • h)  un rappresentante indicato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(2) Le funzioni amministrative di supporto al comitato di cui al comma 1 sono disimpegnate dall'Ufficio affari del gabinetto della Presidenza della Giunta provinciale.

(3) Il comitato è costituito dalla Giunta provinciale. Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio provinciale e le sue funzioni sono prorogate fino al suo rinnovo.

(4) Se entro trenta giorni dalla richiesta non perviene la designazione dei membri di cui al comma 1, lettere c), d), e), g) e h), il comitato viene costituito prescindendo dai membri dei quali manca la designazione, purché sia raggiunta la maggioranza dei componenti. La Giunta provinciale provvede all'integrazione del comitato a seguito di eventuali designazioni fatte oltre il termine prescritto.

(5) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, la mozione si intende respinta.

(6) Alle riunioni del comitato possono partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, dipendenti provinciali addetti ai settori di attività interessati, nonché esperti esterni.

(7) Ai componenti il comitato, al segretario ed agli esperti di cui al comma 6 sono attribuiti, quando competono, i gettoni di presenza e le competenze di cui alla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, modificata con le leggi provinciali 16 febbraio 1981, n. 2, 1 giugno 1982, n. 21 e 11 marzo 1986, n. 9.

(8) La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino.

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