(1) È istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale delle guide alpine.
(2) Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale, nonché le guide alpine e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella provincia.
(3) L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.
(4) Il collegio provinciale ha un direttivo formato da otto rappresentanti eletti dai membri del collegio e scelti fra gli iscritti.
(5) Il direttivo elegge il presidente del collegio provinciale, scegliendolo fra le guide alpine iscritte nell'albo provinciale delle guide alpine componenti il direttivo medesimo.
(6) L'assemblea si riunisce di diritto una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
(7) Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente o ne facciano richiesta motivata almeno due componenti.
(8) Il direttivo nomina una commissione tecnica che si esprime in ordine ai contenuti tecnici e all'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 8.
(9) La vigilanza sul collegio provinciale delle guide è esercitata dalla Giunta provinciale.