Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37.
(1) La classificazione delle strade comunali è disposta con deliberazione del consiglio comunale.
(2) La deliberazione viene affissa all'albo comunale per la durata di 15 giorni consecutivi e pubblicata sulle pagine web della Provincia autonoma di Bolzano destinate alla viabilità.3)
L'art. 5, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.