In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 19 agosto 1991, n. 241)
Classificazione delle strade di interesse provinciale

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37.

Art. 15 (Parti della strada)

(1) Sono parti della strada:

  1. le aree direttamente predisposte per il traffico, come carreggiate, piste ciclabili, piste cavalcabili, marciapiedi, strade per pedoni, strade per pedoni e per cicli, salvagenti, piazzole di sosta, fermate di autobus, aree di parcheggio nonché aree destinate al disbrigo delle formalità per attraversare il confine ed alla riscossione di pedaggi e simili;
  2. le strutture a diretto servizio delle aree destinate al traffico di cui alla lettera a), come argini, scarpate, ponti, gallerie, attraversamenti, cavalcavie e sottopassaggi, mura di sostegno, fosse, strutture di drenaggio per le strade, compreso il collettore principale e simili;
  3. le strutture collocate nell'ambito della strada, che sono destinate a garantire l'utilizzo il meno pericoloso possibile della strada nell'ambito dell'uso comune ed a garantirne la regolare consistenza e lo stato di manutenzione, nonché le strade di servizio a dette strutture, sempreché non siano strade pubbliche;
  4. le strutture collocate nell'ambito della strada destinate alla manutenzione delle stesse, quali officine, cantieri, cortili per le attrezzature, edifici ed aree per depositi, silos e simili, nonché le strade di accesso a dette strutture, sempreché non siano strade pubbliche;
  5. le strutture collocate nell'ambito della strada destinate alla tutela dei confinanti di fronte a pericoli o danni causati dal traffico stradale o da lavori di manutenzione sulla strada.