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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 131)
Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

Art. 8 (Compiti della Provincia)  delibera sentenza

(1) Spetta all'amministrazione provinciale di:

  1. approvare il piano sociale provinciale;
  2. stabilire gli indirizzi e i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi;
  3. determinare gli ambiti territoriali per una organizzazione funzionale dei servizi;
  4. individuare i servizi di carattere multizonale;
  5. approvare la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano e trasmetterla al Consiglio provinciale per una valutazione;
  6. ripartire il fondo soclale provinciale di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b), c) e d);
  7. provvedere al finanziamento delle attività delegate e concedere contributi a istituzioni pubbliche e private;
  8. istituire e gestire i servizi non delegati ai comuni;
  9. erogare le prestazioni di assistenza economica a carattere continuativo in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti;
  10. predisporre ed attuare i piani per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale;
  11. fissare i criteri e gli standards per la formazione delle piante organiche degli enti gestori dei servizi;
  12. provvedere alla costruzione, al riattamento, all'ampliamento, alla manutenzione, nonché all'arredo degli immobili destinati ai servizi sociali, salvo delega ai Comuni o loro consorzi;
  13. provvedere all'acquisto o locazione di immobili destinati alla gestione dei servizi sociali;
  14. provvedere all'acquisto e alla manutenzione di attrezzature ed impianti nei casi previsti dall'articolo 26, salvo delega ai comuni o loro consorzi;
  15. istituire e gestire il sistema informativo socioassistenziale;
  16. promuovere e svolgere assistenza e consulenza tecnica;
  17. favorire la sperimentazione di nuove modalità assistenziali;
  18. promuovere ed attuare lo svolgimento di studi, ricerche finalizzate, indagini conoscitive;
  19. promuovere ed attuare iniziative di informazione ed educazione sociale;
  20. autorizzare il convenzionamento;
  21. autorizzare l'istituzione e la gestione dei servizi sociali;
  22. attuare controlli sulla gestione ed il funzionamento dei servizi sociali;
  23. decidere le controversie in materia di ricovero e di spedalità;
  24. accreditare i servizi sociali; 10)
  25. approvare il catalogo delle prestazioni essenziali dei servizi sociali; 10)
  26. erogare le prestazioni del fondo di non autosufficienza, previo accertamento dello stato di non autosufficienza. 10)
massimeDelibera 29 maggio 2012, n. 798 - Criteri per l'accesso alle prestazioni dell'assistenza domiciliare
massimeDelibera N. 683 del 21.04.2011 - Accompagnamento socia-pedagogico abitativo
massimeDelibera N. 2141 del 20.12.2010 - Accreditamento provvisorio dei Centri diurni per anziani e dei servizi residenziali e semiresidenziali per le persone con disabilità dell'Alto Adige - revoca della deliberazione n. 2781 del 16.11.2009
massimeDelibera N. 2978 del 14.12.2009 - Istituzione dell'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno e approvazione dei relativi requisiti di iscrizione ( Legge n. 6 del 9 gennaio 2004)
massimeDelibera N. 1354 del 18.04.2006 - Criteri d'ammissione e criteri per l'uso del centro di accoglienza „MIGRANTES" (struttura ex-Saetta)
massimeDelibera N. 2053 del 10.06.2002 - Determinazione delle disposizioni di massima per gli enti gestori dei servizi sociali:Rideterminazione dei criteri per l’organizzazione, la gestione ed il finanziamento dei soggiorni fuori sede gestiti dai servizi sociali e da enti ed associazioni in favore di persone in situazione di handicap e malati psichici - Revoca della deliberazione n. 1178 del 10.4.2000
massimeDelibera N. 626 del 28.02.2000 - Approvazione degli indirizzi e dei criteri per l'organizzazione e la gestione del distretto sociale
10)
Le lettere x), y) e z) sono state aggiunte dall'art. 17 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.
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