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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 131)
Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

Art. 11 (Compiti dei comuni)

(1) I comuni concorrono all'attuazione del servizio sociale attraverso l'esercizio delle funzioni proprie o delegate, e in particolare:

  1. attuano studi e ricerche volti a stabilire l'entità e la qualità dei bisogni, ad identificarne le cause;
  2. organizzano il complesso dei servizi coordinandoli funzionalmente con le iniziative di altri soggetti pubblici e privati con particolare riguardo alle unità sanitarie locali, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e agli enti privati convenzionati e non;
  3. erogano le prestazioni;
  4. stipulano, ai sensi dell'articolo 20, le convenzioni autorizzate dalla Giunta provinciale;
  5. garantiscono la partecipazione dei cittadini alla gestione e al controllo dei servizi, anche attraverso il coinvolgimento degli assistiti, delle famiglie e delle formazioni sociali operanti nel territorio;
  6. partecipano alla programmazione dei servizi sociali attraverso l'elaborazione dei programmi di attività;
  7. provvedono alla manutenzione dei beni mobili ed immobili, nonché delle attrezzature proprie e di quelle loro affidate dalla Provincia;
  8. provvedono all'acquisto, alla locazione, alla costruzione, al riadattamento e all'ampliamento degli immobili destinati ai servizi sociali; se i servizi sono gestiti attraverso altri enti pubblici o privati, detti immobili possono essere messi a loro disposizione, 19)
  9. provvedono all'acquisto di arredo, di impianti ed attrezzature, nonché alla loro manutenzione.
19)
La lettera h) è stata sostituita dall'art. 6 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
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