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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 1/bis (Attribuzione di competenze)

(1) Ferme restando le attribuzioni della commissione di cui all'articolo 11, le funzioni ed incombenze di cui all'articolo 1 sono esercitate dai comuni con l'osservanza delle procedure e dei criteri di cui alla presente legge, qualora siano riferite ad opere od interventi di interesse pubblico di competenza dei comuni, loro aziende o consorzi.

(2) Nelle operazioni di stima dovranno essere rispettati i valori di riferimento per la determinazione delle indennità di espropriazione stabiliti annualmente dall'Ufficio Estimo della Provincia.

(3) Le procedure d'esproprio, di costituzione di servitù e la redazione delle stime nell'interesse delle comunità comprensoriali vengono espletate dai comuni territorialmente competenti.4)

4)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 39, comma 1, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e successivamente sostituito dall'art. 40 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9; il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 22 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11. Vedi l'art. 39, comma 7, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.