(1) La prestazione di cui all'articolo 21 del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche, è erogata dalla Provincia autonoma di Bolzano secondo criteri e modalità fissati con regolamento di esecuzione, nel rispetto del livello di intervento previsto dalle predette disposizioni statali. 4)