(1) A decorrere dall'1 luglio 2005 è istituito in provincia di Bolzano l'assegno al nucleo familiare destinato alla cura e all'educazione dei figli nei primi tre anni di vita.
(2) L'assegno è stabilito nella misura di euro 80 al mese e spetta per ogni figlio dalla nascita fino al compimento del terzo anno di età, se convivente con il genitore o con i soggetti affidatari. Per i figli adottivi e affidati, il periodo dei tre anni di godimento dell'assegno decorre rispettivamente dalla data di adozione e, in caso di affidamento familiare, dalla data di inizio dell'affidamento stesso indicata nel relativo provvedimento. 5)
(2/bis) L'assegno di cui al comma 2 è stabilito con effetto dal 1° settembre 2008 nella misura di 100 euro al mese. 6)
(3) Ha diritto all'assegno il genitore residente nella provincia di Bolzano, cittadino italiano o di uno stato membro dell'UE. Hanno diritto altresì all'assegno i cittadini stranieri extra-comunitari residenti in provincia da almeno cinque anni.
(4) L'assegno non spetta, qualora il reddito familiare, integrato con la valutazione di elementi patrimoniali, superi l'importo di 80.000 euro l'anno.
(5) Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la gestione al di fuori del bilancio ai sensi degli articoli 15, comma 3, e 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità anche per il coordinamento con la gestione di analoghe provvidenze per conto della Regione Trentino-Alto Adige. 6)