(1) Fino al riordino delle funzioni assistenziali e alla loro organizzazione a livello territoriale, previste dall'articolo 5 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, l'affidamento viene disposto con provvedimento dell'assessore provinciale competente in materia di assistenza minorile, previo consenso dei genitori o del tutore e sentito il minore stesso, ogni volta che sia in condizioni di esprimerlo.
(2) Il provvedimento contiene la motivazione dell'affidamento, ne indica la durata presumibile, richiama i doveri degli affidatari e i modi di esercizio dell'affidamento, previsti nel presente testo, attribuisce l'incarico della vigilanza specifica.
(3) Il provvedimento può essere impugnato dagli interessati con ricorso gerarchico alla Giunta provinciale.
(4) Il provvedimento è inviato al giudice tutelare per gli adempimenti di sua competenza.