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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 8 (Servizio ispettivo)

(1) Il competente ufficio patrimonio dipendente dall'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio controlla tutte le operazioni dei consegnatari relative ai beni dati in consegna, impartisce direttive e svolge ispezioni al fine di accertare la regolarità dell'attività dei consegnatari e comunica le irregolarità riscontrate all'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio.

(2) Possono essere incaricati anche periti estranei all'Amministrazione provinciale per l'accertamento di eventuali danni e loro cause, previa deliberazione della Giunta provinciale.