(1)La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare e a sottoscrivere ulteriori azioni o quote di società di capitali in cui la Provincia già detenga una partecipazione.
(2) Ove non ricorrano le condizioni previste dal comma 1, la sottoscrizione di azioni o quote è autorizzata con legge provinciale.
(3) Al fine di garantire l’espletamento di servizi di interesse generale, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre operazioni di ripiano di perdite e di ricapitalizzazione di società partecipate dalla Provincia aventi per oggetto la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia stessa. La dotazione del rispettivo capitolo viene alimentata dal fondo di riserva per spese impreviste.
(4) L’assessore provinciale competente informa il Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi dei commi 1 e 3, entro 30 giorni dalla definizione dell’operazione.23)