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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 21 (Alienazione di beni mobili fuori uso)

(1) I beni mobili divenuti inservibili vengono di regola permutati con altri beni, che li sostituiscono. Qualora tali beni non vengano permutati, l'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio può alienarli tramite trattativa privata. L'alienazione può essere effettuata a condizione che il relativo consegnatario dichiari i beni fuori uso e rilasci un parere di congruità sul prezzo, ovvero lo richieda presso il funzionario responsabile della procedura d'acquisto di quella classe di beni.22)

(2) I beni sopraindicati possono essere ceduti anche a titolo gratuito qualora i richiedenti siano istituti di beneficienza, enti pubblici, cooperative, associazioni e altre persone giuridiche senza fini di lucro, aventi sede nella provincia e operanti prevalentemente per la popolazione della provincia.

22)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7.